Per il risarcimento danni, l’IVA è presente oppure no? Ecco quali sono i casi in cui va pagata e quelli in cui non è necessario, le modalità di pagamento e cosa fare se si è pagata per errore.
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L’IVA sul risarcimento danni
In generale, l’IVA si applica ai ‘corrispettivi’ (ossia pagamenti per prestazioni o servizi forniti) mentre non si impone su indennizzi o rimborsi. Per cui, nella maggior parte dei casi, su di un risarcimento danni non va pagata l’IVA. A questa che è la regola generale esistono alcune eccezioni. Vediamo di seguito di cosa si tratta.
Anzitutto, bisogna distinguere le due casistiche possibili per una richiesta di risarcimento danni: la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Nel primo caso, esiste un contratto che regola il rapporto tra le parte, mentre nel secondo no. Se vi è una responsabilità contrattuale, l’IVA non può essere imposta sull’importo del risarcimento danni. Lo stabilisce la legge (Art. 15, d.p.r. n. 633/1972). Da qui deriva la non applicabilità dell’IVA anche nel secondo caso, poiché non esiste un rapporto giuridico tra le parti.
In generale, non si è tenuti al pagamento dell’imposta se non si è in alcun modo permesso alla controparte di causare il danno che ha poi portato alla richiesta di risarcimento. Se, però, il danno è stato causato anche perché si è consentito alla controparte una certa libertà di azione o si sono cambiati i rapporti in corso d’opera, allora si può essere costretti a pagare l’IVA sul risarcimento ricevuto.
La questione, essendo particolarmente complessa, è stata oggetto di diverse risoluzioni, riguardanti casi specifici. Per esempio, utilizzando l’art. 15, c. 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972, nel 1975 si definì che l’indennità giornaliera per la resa in ritardo delle bombole a gas non doveva prevedere il pagamento dell’Iva, perché l’importo non costituiva un corrispettivo ma un indennizzo a tutti gli effetti.
Invece, anni dopo, con la risoluzione n. 27/E del 14.02.1997, l’IVA venne imposta sul risarcimento relativo all’occupazione di un immobile da parte del locatario oltre i termini di contratto. Il motivo? I proprietari avevano chiuso il contratto di locazione e, visto che l’inquilino non voleva andarsene, le parti si erano accordate per una indennità fuori contratto. Questa possibilità ha fatto scattare il pagamento dell’Iva.
Quando il risarcimento danni non è imponibile
Quando si può essere sicuri di non dover pagare l’Iva o altre tasse sul risarcimento danni? Per capirlo, è necessario fare riferimento all’art. 15, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972 e alle successive risoluzioni. Secondo la legge, non si deve pagare l’Iva se il rimborso viene ottenuto per inadempimento, ritardo o irregolarità rispetto al contratto. In questo caso, quando si fattura, si dovrà scrivere “Esclusa dalla base imponibile ex art. 15, dpr 633/72”.
Non si paga nemmeno se sono già previsti rimborsi per ritardo a titolo di risarcimento danni al momento della firma del contratto. In alternativa, si può avere come riferimento cosa sarebbe successo se non ci fosse stato bisogno di chiedere il risarcimento.
Per esempio, se un soggetto viene risarcito per infortunio, su quella somma non c’è il pagamento delle tasse, perché la legge lo esclude. In più, non si pagherà l’I va su risarcimenti per danni alla salute, morali, biologici o esistenziali.
Quando si richiede il risarcimento danni con Iva
Nel caso in cui il risarcimento danni compensi un mancato guadagno, allora si è tenuti a pagare l’Iva, a meno che non ci siano stati accordi a monte. Infatti, su quel guadagno si sarebbe pagata l’Iva.
Per esempio, se una persona viene licenziata senza motivo e ottiene il risarcimento danni per il mancato reddito, questo verrà tassato come sono tassati gli stipendi, proprio perché, se il licenziamento non fosse avvenuto, allora il dipendente avrebbe pagato le tasse normalmente dal proprio stipendio. In questi casi, intervengono l’art. 6 comma 1 e l’art. 17 comma 1 del Tuir.
Attenzione: dato che le casistiche sono tantissime, prima di verificare se si deve pagare l’Iva o meno sul risarcimento del danno subito, conviene sempre rivolgersi ad un professionista abilitato. In questo modo, si eviterà di pagare l’Iva per errore o di non pagarla quando la legge lo prevede. I termini per il pagamento dell’Iva restano gli stessi anche in caso di risarcimento danni. Per questo, è importante, quando si riceve un risarcimento per danno, procedere subito alla verifica di questo aspetto.
Cosa fare se si è pagata l’Iva sul risarcimento danni per errore
La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza 27221 del 28 Dicembre 2016 che si ha tempo due anni per ottenere il rimborso per l’Iva versata per errore. Per ottenerlo, prima di tutto, è necessario verificare con il commercialista se quell’importo pagato per l’Iva era effettivamente dovuto o meno.
Se non era dovuto, allora si può fare domanda in carta semplice entro i termini previsti e presentarla all’Agenzia delle Entrate di competenza. Oltre alla domanda, è importante presentare il documento che attesta l’avvenuto pagamento per errore, anche per verificare che i tempi siano in linea con la normativa vigente. A questo punto, a seguito di ulteriori verifiche, si procederà al rimborso.
Questo può avvenire tramite compensazione (scelta consigliata nel caso di importi bassi), oppure tramite il pagamento diretto. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate provvederà a inviare tramite raccomandata il titolo da presentare all’ufficio postale di competenza per ottenere il rimborso.
Il termine di due anni si riferiscono alla richiesta, mentre l’Agenzia delle Entrate potrà impiegare un tempo variabile per fare tutti gli accertamenti prima di provvedere al rimborso dell’importo versato per errore.